COS’E’ |
La persona sottoposta alle indagini e il suo difensore che abbiano ricevuto l’avviso ex art. 415 bis c.p.p., hanno la possibilità di prendere visione della documentazione relativa alle indagini espletate, quando il Pubblico Ministero ritiene di aver concluso le indagini preliminari. |
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CHI PUO’ RICHIEDERLO |
L’indagato ed i rispettivi difensori |
DOVE SI RICHIEDE |
Allo Sportello dell’ufficio 415 bis e 408 C.P.P. a piano terra (accanto al Casellario) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il lunedì anche alle ore 15.00 alle ore 17.00. |
CONTATTI |
PEO: [email protected] |
COSA OCCORRE |
Per procedere con la richiesta di visione ed eventuale copia di fascicolo ai sensi dell’ex art. 415 bis c.p.p. occorre presentare una fotocopia del documento di identità dell’interessato e la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari |
COSTI |
Non vi sono spese per la consultazione del fascicolo. In caso di estrazione di copia occorre pagare i diritti di cancelleria. |
MODULISTICA |
Non sono previsti moduli standard. |
TEMPI |
La visione è a vista. La copia cartacea si rilascia entro 2 giorni con urgenza, dopo 2 giorni senza urgenza |